Art. 11.
(Efficacia delle norme e Commissione parlamentare di controllo).

      1. Le norme di cui alla presente legge rimangono in vigore per la durata di tre anni dall'istituzione dei centri.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione parlamentare, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, con il compito di controllare l'applicazione della medesima legge e di verificare con cadenza periodica i risultati dei centri e delle unità di strada.